Statuto

Statuto della Commissione Sinodalità ​

Preambolo

Come Papa Francesco, la Chiesa cattolica in Svizzera aspira ad adottare la sinodalità quale stile di Chiesa per il terzo millennio. Essa associa alla sinodalità il desiderio di un radicamento spirituale più profondo nell’ascolto dello Spirito di Dio, espresso pure nella parola umana, al fine di riscoprire costantemente il Vangelo e di seguire il Cristo. “Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda (…) Comunità di credenti, comunità di speranza vissuta e partecipata, comunità d’amore fraterno, essa ha bisogno di ascoltare di continuo ciò che deve credere, le ragioni della sua speranza, il comandamento nuovo dell’amore” (Papa Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, no 14 e 15).

In tal senso, La Chiesa cattolica in Svizzera aspira pure lei a una maggiore partecipazione e una più profonda comunione nello svolgimento della sua missione. In un tempo di profondi mutamenti può riconoscere e testimoniare l’importanza del Vangelo per la sua missione solo in modo sinodale.

La Chiesa sta quindi entrando in una Fase di prova sinodale su scala nazionale, con l’obiettivo di creare e stabilire processi decisionali sinodali (“decision making”). Questi saranno il presupposto affinché, in futuro, la Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS), la Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera (RKZ) o altri organi decisionali s’approprino le decisioni proposte (“decision taking”)

La CVS e la RKZ garantiscono insieme il quadro generale di tale Fase di prova sinodale. I principi della loro collaborazione derivano dall’accordo di collaborazione tra la CVS e la RKZ.

1 Scopo e compiti

 

Art. 1 Scopo

  1. La Commissione Sinodalità è un organo della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) per una Fase di prova sinodale limitata a un massimo di cinque anni.
  2. Commissionata dalla Conferenza dei vescovi svizzeri, la responsabilità della Commissione Sinodalità è assunta congiuntamente dalla CVS e dalla RKZ.
  3. Tale responsabilità congiunta è assunta in seno al Consiglio di cooperazione CES|RKZ.
  4. Per il resto, la CES e la RKZ esercitano i rispettivi ambiti di competenza nei confronti della Commissione Sinodalità in conformità all’accordo di cooperazione CES|RKZ
  5. La Commissione sinodalità svolge il suo mandato in modo indipendente. Ha la responsabilità strategica dell’attuazione della fase di prova sinodale.

Art. 2 Compiti

  1.  La Commissione Sinodalità assume i seguenti compiti:

a) Progettare e attuare il processo sinodale a livello svizzero durante una fase sperimentale della durata di tre fino a cinque anni al massimo;
b) Promuovere lo scambio e la comprensione reciproca della sinodalità tra i diversi punti di vista e le differenti esperienze delle diocesi e delle aree linguistiche della Chiesa cattolica, nella sua diversità culturale e post-migratoria;
c) Recepire i risultati del processo sinodale della Chiesa universale in seno ai lavori della commissione;
d) Sviluppare e sperimentare modelli e canali appropriati per la consultazione sinodale e il processo decisionale su questioni urgenti concernenti l’annuncio del Vangelo ad extra nonché l’evangelizzazione della Chiesa cattolica ad intra;
e) Incoraggiare la crescita sinodale per un rinnovamento della Chiesa e delle sue strutture;
f) Favorire il coordinamento interdiocesano dei processi sinodali al fine d’identificare temi comuni e trasversali;
g) Elaborare le priorità per il rinnovamento e lo sviluppo della Chiesa cattolica in Svizzera con raccomandazioni sulle possibili procedure all’indirizzo della CVS e della RKZ o d’altre istanze competenti;
h) Pianificare e realizzare giornate annuali sulla sinodalità per la CVS, la RKZ e altri organismi e gruppi, al fine di riflettere insieme sullo stato d’avanzamento e sulle prospettive della Fase di prova sinodale.

2. Composizione

Art. 3 Criteri

1. La composizione della Commissione Sinodalità rispetta i seguenti criteri:
a) età (tenendo conto delle giovani generazioni);
b) sesso: in seno alla commissione sono rappresentati almeno il 40% di donne e di uomini;
c) regioni linguistiche e pastorale in altre lingue non nazionali;
d) diversi settori della pastorale, pluralità di ministeri e servizi.

2. Il numero totale dei membri non deve superare in modo significativo le 30 unità.

Art. 4 Membri

1 La Commissione Sinodalità si compone dai membri della Commissione pastorale della CVS [da a) a f)] così come dalle seguenti persone:
a) un membro della CVS;
b) sei rappresentanti diocesani;
c) un/a rappresentante della “Conférence des ordinaires de la Suisse romande” (COR) e uno/a della “Deutschschweizerische Ordinarienkonferenz” (DOK), che può essere lo/la stesso/a che rappresenta la propria diocesi;
d) Direttore/trice nazionale di migratio;
e) Segretario/a generale CVS;
f) Segretario/a generale RKZ;
g) Rappresentante della RKZ;
h) Rappresentanti d’organizzazioni di giovani e d’adulti, degli ordini religiosi, della teologia accademica e dell’ambito della liturgia;
i) Altri membri provenienti da ambiti sociali diversi con un ampio spettro di competenze, prospettive e reti che possano essere utili per l’implementazione della Fase di sinodale.

Art. 5 Nomina e conferma

1 I membri della Commissione, ai sensi dell’art. 4, sono nominati dagli organi competenti o dal Gruppo di lavoro Sinodalità della Commissione Pastorale della CVS (una volta costituita, direttamente dalla Commissione Sinodalità).

2 Le persone nominate sono in seguito confermate dalla CVS, previa consultazione del Consiglio di cooperazione CES|RKZ.

Art. 6 Durata del mandato dei membri

1 La durata del mandato alla Commissione Sinodalità è di tre anni. In caso di uscita precoce di un membro, si procede alla nomina di un successore per il resto del mandato, secondo quanto previsto dagli art. 3 e 4.

2 Il mandato può essere prorogato di due anni.

3 La Commissione Sinodalità chiede una proroga del mandato al Consiglio di cooperazione n CES|RKZ.

3. Struttura

Art. 7 Presidio

1 La Commissione Sinodalità elegge un Presidio di cinque membri.
2 Il Presidio è composto da un/a Presidente, un/a Vicepresidente e altri tre membri.
3 Esso si costituisce da sé.
4 In aggiunta alle qualifiche richieste per la presidenza, nel limite del possibile, siano rispettati i criteri stabiliti all’articolo 3.
5 Il Presidio prepara le riunioni della Commissione Sinodalità, assicura l’attuazione dei mandati conferiti dalla commissione ed è responsabile dei suoi affari correnti, delle sue procedure di lavoro nonché della sua gestione.
6 Il Presidio è responsabile della comunicazione e delle relazioni con i media della Commissione Sinodalità, nonché delle finanze, della regolamentazione delle indennità dei membri e della gestione degli archivi.

Art. 8 Gruppi di lavoro

1 I mandati tematici della Commissione Sinodalità possono essere attuati in gruppi di lavoro. Il Presidio è responsabile della costituzione dei gruppi di lavoro, dell’attribuzione del loro mandato e della supervisione del loro lavoro.
2 La composizione dei gruppi di lavoro dipende dalle esigenze dei compiti da svolgere. Il Presidio può nominare esperti esterni nei gruppi di lavoro.

Art. 9   Segretariato esecutivo

1 Il Segretariato esecutivo della Commissione Sinodalità è affidato all’Istituto svizzero di sociologia pastorale (SPI).
2 La nomina dei collaboratori presso il Segretariato esecutivo richiede l’approvazione del Presidio della Commissione pastorale della CVS o, una volta costituita la Commissione Sinodalità, del Presidio della Commissione Sinodalità su proposta del Consiglio di amministrazione dello SPI.
3 Il personale del Segretariato esecutivo sostiene il lavoro della Commissione Sinodalità e del suo Presidio e partecipa alle riunioni commissionali e del Presidio a titolo consultivo.
4 Il Segretariato esecutivo assicura un regolare scambio di informazioni con i Segretariati generali della CVS e della RKZ.
5 Il Segretariato esecutivo si occupa dell’archivio.

4 Organizzazione

Art. 10 Comunicazione e relazioni con i media

1 La comunicazione e le relazioni con i media della Commissione Sinodalità hanno lo scopo di informare in merito ai processi e ai risultati del lavoro commissionale nonché di approfondire la comprensione della sinodalità in seno alla Chiesa cattolica in Svizzera. La Commissione Sinodalità comunica sotto la propria responsabilità ed è rappresentata in questa responsabilità dal suo Presidio.
2 Per le questioni di comunicazione, il Segretariato esecutivo collabora con il Servizio di comunicazione della CVS e con la RKZ.
3 Per quanto riguarda le relazioni con i media, il Segretariato esecutivo collabora con i centri mediatici cattolici delle tre regioni linguistiche, con le redazioni dei bollettini parrocchiali nonché con altri servizi mediatici.

Art. 11 Modalità di lavoro

1 La Commissione Sinodalità si riunisce almeno quattro volte all’anno. Oltre alle riunioni commissionali, essa avanza nel proprio mandato mediante le Giornate e le Assemblee per la sinodalità:
a) Durante le annuali Giornate della sinodalità, alle quali partecipano i membri della CVS, del presidio della RKZ, della Commissione Sinodalità come pure eventuali rappresentanti di altri gruppi d’interesse, si riflette sull’andamento della fase sperimentale e si discute sul proseguimento del progetto.
b) Le Assemblee sinodali a livello nazionale hanno lo scopo di consultare, discernere nonché procedere a prendere delle decisioni di principio nell’ambito delle questioni urgenti spettanti l’annuncio del Vangelo come pure l’evangelizzazione della Chiesa cattolica ad intra.

2 La Commissione Sinodalità determina i temi concreti così come la forma in cui trattarli sulla base della consultazione durante le Giornate per la sinodalità, dei risultati dei processi sinodali diocesani e tenendo conto del processo sinodale mondiale nei limiti delle proprie competenze.

3 La Commissione Sinodalità elabora i risultati delle Assemblee sinodali, distinguendo fra i risultati che richiedono una riflessione sinodale supplementare, quelli che necessitano di un ulteriore riscontro e quelli che possono essere considerati l’espressione di un orientamento sinodale o di una decisione concreta.

4 La Commissione Sinodalità trasmette i risultati delle decisioni sinodali su questioni di orientamento e attuazione alla CVS, alla RKZ o ad altri destinatari.

5 La Commissione Sinodalità intrattiene uno scambio regolare in merito alle esperienze sinodali diocesane e resta aperta al dialogo con le reti, le associazioni, i gruppi e gli organismi della Chiesa cattolica in Svizzera.

Art. 12 Finanze

1 La CVS e la RKZ mettono a disposizione le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della Fase di prova sinodale.

2Il Segretariato esecutivo presenta annualmente alla CVS e alla RKZ la documentazione necessaria. La Commissione Sinodalità informa regolarmente il Consiglio di cooperazione CES|RKZ sul lavoro svolto.

Art. 13 Risoluzione delle controversie

1 In caso di conflitto, il Consiglio di cooperazione CES|RKZ funge da organo arbitrale e
decisionale.

5. Disposizioni finali

Art. 14 Disposizioni finali

1 Se necessario, il presente statuto sarà adattato alla luce dei risultati del Sinodo dei Vescovi che si tiene in Vaticano sulla sinodalità.

2 Emendamenti al presente statuto possono essere proposti dal Presidio della Commissione Sinodalità. È necessario l’accordo del Consiglio di cooperazione CES|RKZ.

3 Il presente statuto entra in vigore non appena approvato dal Consiglio di cooperazione CES|RKZ.

Synodalitäts-kommission der Schweizer Bischofskonferenz

 

Commission Synodalité de la Conférence des évêques suisses

 

Commissione Sinodalità della Conferenza dei vescovi svizzeri